Uno dei momenti più critici dei rapporti commerciali con l’estero è senza dubbio il recupero dei crediti ed, in particolar modo, la fase esecutiva. La difficoltà di rintracciare notizie sulla solvibilità del debitore e la possibilità che, nelle more dell’ottenimento del titolo esecutivo, il debitore faccia sparire i beni aggredibili, rappresentano reali ostacoli per il creditore.
Un valido strumento è rappresentato dall’ordinanza europea di sequestro conservativo dei conti correnti che consta di una misura cautelare direttamente utilizzabile dal creditore in tutti gli Stati membri e che consente al medesimo di procedere al sequestro conservativo di somme detenute in conti bancari ubicati in Stati membri diversi al fine di evitarne il prelievo o il trasferimento da parte del debitore.
La normativa europea. Con il regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 è stata introdotta una procedura uniforme a livello europeo, finalizzata a facilitare, nell’ambito dell’Unione europea, il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.
Tale strumento giuridico consiste in una misura cautelare direttamente utilizzabile dal creditore in tutti gli Stati membri, che consente al medesimo di ottenere, in via giudiziaria, un’ordinanza con cui procedere – nei casi caratterizzati da transnazionalità – al sequestro conservativo di somme detenute in conti bancari ubicati in Stati membri diversi.
Deve considerarsi a carattere transnazionale il caso in cui il conto bancario su cui si intende effettuare il sequestro è detenuto in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui ha sede l’Autorità giudiziaria competente all’emissione dell’Ordinanza oppure dallo Stato membro in cui il creditore è domiciliato.
Si tratta di una misura cautelare facoltativa, che si aggiunge a quelle già previste dai singoli ordinamenti domestici, che può essere attivata anche in via anticipata (rispetto all’ottenimento di un’ingiunzione di pagamento o all’introduzione di una causa di merito[i]).
Ai fini dell’ottenimento, il creditore è tenuto a fornire la prova del periculum in mora ovvero a dimostrare che vi è la «urgente necessità di una misura cautelare sotto forma di ordinanza di sequestro conservativo» in quanto «sussiste il rischio concreto che, senza tale misura, la successiva esecuzione del credito […] sia compromessa o resa sostanzialmente più difficile».
Nell’ipotesi in cui il creditore, intendendo tutelarsi rispetto all’esecuzione di una successiva decisione di merito, attivi la procedura in via anticipata, è, altresì, tenuto a provare il fumus boni iuris ovvero a dimostrare che «la sua domanda relativa al credito vantato nei confronti del debitore sarà verosimilmente accolta nel merito» (articolo 7).
L’ordinanza è emessa inaudita altera parte, ovvero senza che il debitore venga ascoltato. Il debitore, tuttavia, conserva il diritto di impugnarla dinanzi all’Autorità emittente ed ha il diritto di opporsi all’esecuzione avanti il Tribunale del luogo ove il terzo debitore ha la residenza o la sede.
Di estremo interesse è anche la tempistica accellerata di ottenimento della misura. Nell’ipotesi in cui la procedura sia stata attivata in via anticipata l’ordinanza è emessa entro il decimo giorno lavorativo successivo al deposito della domanda; invece, nell’ipotesi in cui il creditore già disponga di un titolo, l’ordinanza è emessa entro il quinto giorno lavorativo successivo al deposito della domanda (cfr. articolo 18).
L’ordinanza è riconosciuta ex Lege negli altri Stati membri ed è esecutiva senza che siano necessari ulteriori procedimenti.
La normativa domestica. Il 1° dicembre 2020 è entrato in vigore il D.lgs. 152/2020 del 26 ottobre 2020 che ha fissato la disciplina di coordinamento e di raccordo della normativa processuale italiana alle procedure introdotte dal regolamento UE 655/2014.
A partire dalla predetta data, dunque, il sequestro conservativo sui conti bancari di altri Paesi UE può essere richiesto anche in Italia. Viceversa, quando l’Italia è il paese di esecuzione, l’ordinanza dovrà essere eseguita secondo le norme stabilite per l’esecuzione mobiliare.
[i] Il Regolamento distingue tre diversi titoli idonei a legittimare la richiesta di emissione dell’Ordinanza: la decisione giudiziaria, intendendosi tale «qualsiasi decisione emessa da un’autorità giudiziaria di uno Stato membro, compresa la decisione sulla determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere»; la transazione giudiziaria, intendendosi tale «la transazione approvata dall’autorità giudiziaria di uno Stato membro o conclusa dinanzi all’autorità giudiziaria di uno Stato membro nel corso di un procedimento»; l’atto pubblico, intendendosi tale «un documento che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico in uno Stato membro e la cui autenticità: a) riguardi la firma e il contenuto dell’atto; e b) sia stata attestata da un’autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata» (articolo 4).
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